Proposta di aggiudicazione
Gara #107
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 107, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 (E SMI)PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI NOCI. AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029.Informazioni appalto
22/06/2026
Aperta
Servizi
€ 1.704.625,80
liuzzi pasqualina
Categorie merceologiche
55524 - Servizi di ristorazione scolastica
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BC0F7B4E58
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 107, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 (E SMI), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI NOCI. AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 107, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 (E SMI), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI NOCI. AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029.
€ 1.691.571,30
€ 602.685,36
€ 13.054,50
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| liuzzi | PASQUALINA | RESPONSABILE DEL PROGETTO |
Scadenze
13/07/2026 11:00
13/07/2026 10:00
22/07/2026 23:59
23/07/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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1.07 MB | |
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248.22 kB | |
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1.05 MB | |
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23.41 MB | |
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1.54 MB | |
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761.42 kB | |
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151.43 kB |
Chiarimenti
06/07/2026 15:52
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti:
CHIARIMENTO 1:
Con riferimento al Criterio G – “Menù e progetti educativi”, si chiede di chiarire se il riferimento alle "risorse finanziarie" sia un refuso, in quanto l'offerta tecnica non può contenere elementi di carattere economico
CHIARIMENTO 2:
Con riferimento al criterio I.4 e, in particolare, alla richiesta della certificazione UNI EN ISO 22005:2015, si chiede di confermare se tale indicazione costituisca un refuso, in quanto non risulta esistere una certificazione con tale riferimento normativo. Si chiede, pertanto, di precisare quale sia la certificazione effettivamente richiesta e, in particolare, se l'Amministrazione intenda fare riferimento alla ISO 22005:2007, relativa alla rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e mangimistiche.
CHIARIMENTO 1:
Con riferimento al Criterio G – “Menù e progetti educativi”, si chiede di chiarire se il riferimento alle "risorse finanziarie" sia un refuso, in quanto l'offerta tecnica non può contenere elementi di carattere economico
CHIARIMENTO 2:
Con riferimento al criterio I.4 e, in particolare, alla richiesta della certificazione UNI EN ISO 22005:2015, si chiede di confermare se tale indicazione costituisca un refuso, in quanto non risulta esistere una certificazione con tale riferimento normativo. Si chiede, pertanto, di precisare quale sia la certificazione effettivamente richiesta e, in particolare, se l'Amministrazione intenda fare riferimento alla ISO 22005:2007, relativa alla rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e mangimistiche.
08/07/2026 10:00
Risposta
RISPOSTA 1
Il riferimento alle "risorse tecniche, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione", contenuto nel Criterio G, il concorrente è tenuto a descrivere, in termini qualitativi e organizzativi, l'impegno e le dotazioni che destinerà alla realizzazione dei progetti di educazione alimentare (a titolo esemplificativo: personale dedicato, materiali, strumentazioni, iniziative, attività), dando atto che tali risorse sono poste a proprio carico senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, ma senza quantificarne il valore economico, PERTANTO, TALE RIFERIMENTO non deve essere inteso come richiesta di indicare importi, costi, valori monetari o altri dati economici, la cui esposizione nell'offerta tecnica resta vietata a pena di esclusione.
RISPOSTA N. 2
L'indicazione riportata negli atti di gara costituisce mero refuso. Il riferimento normativo corretto è la UNI EN ISO 22005:2008 che costituisce il recepimento nazionale ed europeo della norma internazionale ISO 22005:2007. Si precisa pertanto che, ai fini della partecipazione, il requisito deve intendersi riferito alla certificazione UNI EN ISO 22005:2008 (equivalente alla ISO 22005:2007), rilasciata da organismo di certificazione accreditato
Il riferimento alle "risorse tecniche, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione", contenuto nel Criterio G, il concorrente è tenuto a descrivere, in termini qualitativi e organizzativi, l'impegno e le dotazioni che destinerà alla realizzazione dei progetti di educazione alimentare (a titolo esemplificativo: personale dedicato, materiali, strumentazioni, iniziative, attività), dando atto che tali risorse sono poste a proprio carico senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, ma senza quantificarne il valore economico, PERTANTO, TALE RIFERIMENTO non deve essere inteso come richiesta di indicare importi, costi, valori monetari o altri dati economici, la cui esposizione nell'offerta tecnica resta vietata a pena di esclusione.
RISPOSTA N. 2
L'indicazione riportata negli atti di gara costituisce mero refuso. Il riferimento normativo corretto è la UNI EN ISO 22005:2008 che costituisce il recepimento nazionale ed europeo della norma internazionale ISO 22005:2007. Si precisa pertanto che, ai fini della partecipazione, il requisito deve intendersi riferito alla certificazione UNI EN ISO 22005:2008 (equivalente alla ISO 22005:2007), rilasciata da organismo di certificazione accreditato
10/07/2026 11:19
Quesito #2
Nel modello denominato “DICHIARAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI” si legge: “La dichiarazione deve essere resa, singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: ……”
Tale dichiarazione riguarda l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice
Sul punto si segnala quanto segue:
- Ai sensi del vigente codice appalti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 deve essere RIFERITA a tutti i soggetti di cui al comma 3, ma non deve necessariamente essere resa singolarmente da ciascuno di essi.
- Ai fini della predetta dichiarazione, infatti, è stato predisposto i DGUE, con cui il legale rappresentante attesta l’assenza delle cause di esclusione NEI CONFRONTI DI TUTTI i soggetti.
- Nel DGUE, in riferimento a ciascuna singola causa di esclusione di cui all’art. 94 del Codice, si legge espressamente: “L'operatore economico OVVERO UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 94 CO. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati ……”
- Si rinvia inoltre al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08.11.2017”, che recita
“3. Le modalità di dichiarazione
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”.
Sebbene il comunicato citato sia stato adottato con riferimento all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, l’orientamento interpretativo, ivi espresso, mantiene piena validità anche nel vigente quadro normativo, atteso che l’attuale disciplina delle cause di esclusione prevista dagli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 riproduce, sotto il profilo sostanziale, la medesima impostazione relativa all’ambito soggettivo dei controlli.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di confermare che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 può essere resa DAL LEGALE RAPPRESENTANTE IN NOME E PER CONTO PROPRIO E DI TUTTI I SOGGETTI DI CUI AL MEDESIMO ART. 94, mediante compilazione del DGUE telematico e mediante compilazione del modello denominato “DICHIARAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI”, integrato con l’elenco nominativo di tutti i soggetti cui la dichiarazione si riferisce, come da prassi consolidata in tutte le procedure di gara.
Tale dichiarazione riguarda l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice
Sul punto si segnala quanto segue:
- Ai sensi del vigente codice appalti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 deve essere RIFERITA a tutti i soggetti di cui al comma 3, ma non deve necessariamente essere resa singolarmente da ciascuno di essi.
- Ai fini della predetta dichiarazione, infatti, è stato predisposto i DGUE, con cui il legale rappresentante attesta l’assenza delle cause di esclusione NEI CONFRONTI DI TUTTI i soggetti.
- Nel DGUE, in riferimento a ciascuna singola causa di esclusione di cui all’art. 94 del Codice, si legge espressamente: “L'operatore economico OVVERO UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 94 CO. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati ……”
- Si rinvia inoltre al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08.11.2017”, che recita
“3. Le modalità di dichiarazione
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”.
Sebbene il comunicato citato sia stato adottato con riferimento all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, l’orientamento interpretativo, ivi espresso, mantiene piena validità anche nel vigente quadro normativo, atteso che l’attuale disciplina delle cause di esclusione prevista dagli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 riproduce, sotto il profilo sostanziale, la medesima impostazione relativa all’ambito soggettivo dei controlli.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di confermare che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 può essere resa DAL LEGALE RAPPRESENTANTE IN NOME E PER CONTO PROPRIO E DI TUTTI I SOGGETTI DI CUI AL MEDESIMO ART. 94, mediante compilazione del DGUE telematico e mediante compilazione del modello denominato “DICHIARAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI”, integrato con l’elenco nominativo di tutti i soggetti cui la dichiarazione si riferisce, come da prassi consolidata in tutte le procedure di gara.
14/07/2026 11:13
Risposta
RISPOSTA
Si conferma che l’assenza delle cause di esclusione ex art. 94 può essere attestata dal legale rappresentante, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui all’art. 94, co. 3, mediante compilazione del DGUE telematico e del modello «casellario giudiziale e carichi pendenti» integrato con l’elenco nominativo dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di acquisire d’ufficio, in sede di verifica, i certificati del casellario di ciascuno di essi ai sensi dell’art. 91 e dell’Allegato II.12.
Si conferma che l’assenza delle cause di esclusione ex art. 94 può essere attestata dal legale rappresentante, in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui all’art. 94, co. 3, mediante compilazione del DGUE telematico e del modello «casellario giudiziale e carichi pendenti» integrato con l’elenco nominativo dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di acquisire d’ufficio, in sede di verifica, i certificati del casellario di ciascuno di essi ai sensi dell’art. 91 e dell’Allegato II.12.
10/07/2026 11:19
Quesito #3
In riferimento al seguente requisito di capacità Tecnica e Professionale:
“d) Esecuzione, “negli ultimi dieci anni” dalla data di pubblicazione della procedura di gara, 3 contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, anche a favore di soggetti privati, purché almeno uno sia stato stipulato per l’erogazione di un numero minimo di 97.967 pasti/anno”
si chiede di fornire il seguente chiarimento:
premesso che per "ultimi 10 anni" si intende l'arco temporale entro cui aver eseguito servizi analoghi, si chiede di precisare per quanti anni, in tale arco temporale, è necessario dichiarare i servizi analoghi svolti, per il numero di pasti indicati. E' corretto ritenere che sia sufficiente dichiarare servizi analoghi per una durata di anni 3, pari alla durata del bando in oggetto?
“d) Esecuzione, “negli ultimi dieci anni” dalla data di pubblicazione della procedura di gara, 3 contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, anche a favore di soggetti privati, purché almeno uno sia stato stipulato per l’erogazione di un numero minimo di 97.967 pasti/anno”
si chiede di fornire il seguente chiarimento:
premesso che per "ultimi 10 anni" si intende l'arco temporale entro cui aver eseguito servizi analoghi, si chiede di precisare per quanti anni, in tale arco temporale, è necessario dichiarare i servizi analoghi svolti, per il numero di pasti indicati. E' corretto ritenere che sia sufficiente dichiarare servizi analoghi per una durata di anni 3, pari alla durata del bando in oggetto?
14/07/2026 11:14
Risposta
RISPOSTA
Si chiarisce che il requisito attiene al numero dei contratti (tre) e non alla durata continuativa del servizio. L’espressione «ultimi dieci anni» individua unicamente la finestra temporale di retrodatazione entro cui i tre contratti analoghi devono essere stati eseguiti (in tutto o in parte), in coerenza con l’art. 100 e con l’Allegato II.12 del Codice, che per i servizi consentono di estendere il periodo di riferimento oltre il triennio per assicurare un’adeguata concorrenza.
Ne consegue che:
• è sufficiente documentare tre contratti analoghi collocati, per esecuzione, nel decennio anteriore alla pubblicazione della gara, a prescindere dalla durata di ciascuno di essi;
• almeno uno di tali contratti deve aver comportato l’erogazione di un volume pari o superiore a 97.967 pasti riferiti a una singola annualità (ossia in un anno scolastico/contrattuale);
non è richiesto che i servizi coprano un arco continuativo di tre anni: la lettura secondo cui la durata rilevante sarebbe di «tre anni pari alla durata del bando» non è corretta e va disattesa
Si chiarisce che il requisito attiene al numero dei contratti (tre) e non alla durata continuativa del servizio. L’espressione «ultimi dieci anni» individua unicamente la finestra temporale di retrodatazione entro cui i tre contratti analoghi devono essere stati eseguiti (in tutto o in parte), in coerenza con l’art. 100 e con l’Allegato II.12 del Codice, che per i servizi consentono di estendere il periodo di riferimento oltre il triennio per assicurare un’adeguata concorrenza.
Ne consegue che:
• è sufficiente documentare tre contratti analoghi collocati, per esecuzione, nel decennio anteriore alla pubblicazione della gara, a prescindere dalla durata di ciascuno di essi;
• almeno uno di tali contratti deve aver comportato l’erogazione di un volume pari o superiore a 97.967 pasti riferiti a una singola annualità (ossia in un anno scolastico/contrattuale);
non è richiesto che i servizi coprano un arco continuativo di tre anni: la lettura secondo cui la durata rilevante sarebbe di «tre anni pari alla durata del bando» non è corretta e va disattesa
10/07/2026 13:29
Quesito #4
Chiarimento 1
All’Art. 3 del Capitolato è previsto un numero presunto di pasti pari al numero 32.655 ad anno scolastico. All’Art. 5 è previsto un numero presunto di pasti per l’intero appalto (ottobre 2026 – giugno 2029) pari a n. 97.967. Tuttavia, tenendo conto dei numeri indicati nella tabella di cui all’Art. 2, già per le sole scuole dell’infanzia si registrano un numero di pasti complessivi annui pari a 71.640, così determinati:
Tot. Pasti giornalieri: 398 (Come risultante dalla somma dei pasti giornalieri delle singole scuole dell’infanzia);
Numero giorni di servizio annuo: 180 (come indicato all’art.6 del Capitolato);
Numero pasti annuo: 398x180=71640 (Base annua per le sole scuole dell’infanzia)
Numero pasti per l’intero appalto: 71640x3=214920 (Base triennale per le sole scuole dell’infanzia)
Tale risultato porta ad un numero complessivo di pasti notevolmente superiore rispetto a quello indicato nel Capitolato.
Si chiede pertanto di fornire gli opportuni chiarimenti in merito all’effettivo numero di pasti complessivo relativo all’intero appalto.
Chiarimento 2
Si rileva che, moltiplicando l'importo del singolo pasto pro-capite pari a € 5,80 (IVA esclusa), come indicato all’art. 5 del Capitolato, per il numero presunto di pasti annuo pari a 32.655 previsto all’art.3 del Capitolato si perviene ad un importo a base di gara annuo pari a Euro 189.399.
Moltiplicando l’importo annuo così ottenuto per la durata dell’intero appalto (3 anni scolastici) si perviene ad un risultato pari a Euro 568.197.
Tuttavia, nella tabella riportata all’Art.5 del Capitolato (pag. 7) è indicato un importo a base di gara per il triennio contrattuale di 1.704.625,80.
Si chiede pertanto di specificare le modalità di calcolo applicate per l’individuazione dell’importo a base di gara per il triennio contrattuale.
Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti.
All’Art. 3 del Capitolato è previsto un numero presunto di pasti pari al numero 32.655 ad anno scolastico. All’Art. 5 è previsto un numero presunto di pasti per l’intero appalto (ottobre 2026 – giugno 2029) pari a n. 97.967. Tuttavia, tenendo conto dei numeri indicati nella tabella di cui all’Art. 2, già per le sole scuole dell’infanzia si registrano un numero di pasti complessivi annui pari a 71.640, così determinati:
Tot. Pasti giornalieri: 398 (Come risultante dalla somma dei pasti giornalieri delle singole scuole dell’infanzia);
Numero giorni di servizio annuo: 180 (come indicato all’art.6 del Capitolato);
Numero pasti annuo: 398x180=71640 (Base annua per le sole scuole dell’infanzia)
Numero pasti per l’intero appalto: 71640x3=214920 (Base triennale per le sole scuole dell’infanzia)
Tale risultato porta ad un numero complessivo di pasti notevolmente superiore rispetto a quello indicato nel Capitolato.
Si chiede pertanto di fornire gli opportuni chiarimenti in merito all’effettivo numero di pasti complessivo relativo all’intero appalto.
Chiarimento 2
Si rileva che, moltiplicando l'importo del singolo pasto pro-capite pari a € 5,80 (IVA esclusa), come indicato all’art. 5 del Capitolato, per il numero presunto di pasti annuo pari a 32.655 previsto all’art.3 del Capitolato si perviene ad un importo a base di gara annuo pari a Euro 189.399.
Moltiplicando l’importo annuo così ottenuto per la durata dell’intero appalto (3 anni scolastici) si perviene ad un risultato pari a Euro 568.197.
Tuttavia, nella tabella riportata all’Art.5 del Capitolato (pag. 7) è indicato un importo a base di gara per il triennio contrattuale di 1.704.625,80.
Si chiede pertanto di specificare le modalità di calcolo applicate per l’individuazione dell’importo a base di gara per il triennio contrattuale.
Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti.
14/07/2026 11:22
Risposta
RISPOSTA AL CHIARIMENTO 1
Occorre in primo luogo ribadire la natura del dato. Tanto l’art. 3 quanto l’art. 5 del Capitolato e la Determina a contrarre precisano che il numero dei pasti ha «solo valore indicativo, sulla base del dato storico, è presunto ed è suscettibile di variazioni in più o in meno» e che «l’eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo unitario pattuito». Trattandosi, per espressa previsione, di appalto «a misura», il corrispettivo è determinato applicando al numero effettivo dei pasti somministrati il prezzo unitario offerto: il numero presunto non vincola l’Amministrazione e non condiziona la formulazione dell’offerta, che consiste in un ribasso sul prezzo unitario del pasto.
Nel merito, il conteggio dell’operatore muove da due premesse errate. In primo luogo, la stima di 97.967 pasti è un dato annuo (non riferito all’intero triennio): su base triennale i pasti presunti sono 293.901. In secondo luogo, il valore di 97.967 è una stima storica del consumo effettivo — necessariamente inferiore alla capienza teorica massima, poiché non tutti gli iscritti fruiscono del pasto ogni giorno di servizio e le frequenze variano per tipologia di tempo scuola (le utenze a tempo modulare consumano il pasto in 1 o 2 soli giorni a settimana). Il raffronto proposto (infanzia teorica su 180 gg × 3) è dunque disomogeneo, perché confronta una capienza teorica triennale con una stima storica annua.
Si specifica pertanto che:
• il numero presunto dei pasti è pari a 97.967 per anno scolastico; 293.901 per il triennio contrattuale;
• il dato dell’art. 3 («32.655 ad anno scolastico») e la locuzione dell’art. 5 («per l’intero appalto») riferita ai 97.967 costituiscono meri errori materiali;
• in ogni caso il dato è presunto e non vincolante e non incide sull’offerta (ribasso sul prezzo unitario), né sul corrispettivo (a misura sui pasti effettivi).
RISPOSTA AL CHIARIMENTO 2 COME DA FILE ALLEGATO FIRMATO DIGITALMENTE
Occorre in primo luogo ribadire la natura del dato. Tanto l’art. 3 quanto l’art. 5 del Capitolato e la Determina a contrarre precisano che il numero dei pasti ha «solo valore indicativo, sulla base del dato storico, è presunto ed è suscettibile di variazioni in più o in meno» e che «l’eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo unitario pattuito». Trattandosi, per espressa previsione, di appalto «a misura», il corrispettivo è determinato applicando al numero effettivo dei pasti somministrati il prezzo unitario offerto: il numero presunto non vincola l’Amministrazione e non condiziona la formulazione dell’offerta, che consiste in un ribasso sul prezzo unitario del pasto.
Nel merito, il conteggio dell’operatore muove da due premesse errate. In primo luogo, la stima di 97.967 pasti è un dato annuo (non riferito all’intero triennio): su base triennale i pasti presunti sono 293.901. In secondo luogo, il valore di 97.967 è una stima storica del consumo effettivo — necessariamente inferiore alla capienza teorica massima, poiché non tutti gli iscritti fruiscono del pasto ogni giorno di servizio e le frequenze variano per tipologia di tempo scuola (le utenze a tempo modulare consumano il pasto in 1 o 2 soli giorni a settimana). Il raffronto proposto (infanzia teorica su 180 gg × 3) è dunque disomogeneo, perché confronta una capienza teorica triennale con una stima storica annua.
Si specifica pertanto che:
• il numero presunto dei pasti è pari a 97.967 per anno scolastico; 293.901 per il triennio contrattuale;
• il dato dell’art. 3 («32.655 ad anno scolastico») e la locuzione dell’art. 5 («per l’intero appalto») riferita ai 97.967 costituiscono meri errori materiali;
• in ogni caso il dato è presunto e non vincolante e non incide sull’offerta (ribasso sul prezzo unitario), né sul corrispettivo (a misura sui pasti effettivi).
RISPOSTA AL CHIARIMENTO 2 COME DA FILE ALLEGATO FIRMATO DIGITALMENTE
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risposta-chiarimento-2-signed.pdf SHA-256: 980826e8635d66f77b9a75da488959327511ff5ae8e79caa73de091539548c56 14/07/2026 11:22 |
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